COSTITUZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE TRA I COMUNI RIENTRANTI NELL'AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE (A.R.O.) N. 6 DELLA PROVINCIA DI LECCE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici il giorno diciotto del mese di giugno, in Modugno, nella sede dell'Assessorato alla Qualità dell'ambiente, Ecologia, Ciclo Rifiuti e Bonifica, Rischio Industriale il Commissario ad Acta dell'ARO 6/LE dott. Giovanni Campobasso,

Premesso che

- la Legge della Regione Puglia n. 24 del 20 agosto 2012 ha confermato nell’A.T.O. (Ambiti Territoriali Ottimali) l’unità minima di organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica per la realizzazione di obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale; 

- in particolare, l’art. 2 della citata Legge Regionale ha confermato, per quanto concerne l’organizzazione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati, gli A.T.O. individuati dall’art. 31, c.1, della Legge Regionale 6 luglio 2011, n. 14;

- l’art. 8 della stessa Legge, nel definire i principi in materia di ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, prevede la possibilità, in sede di pianificazione regionale, di definire perimetri di rilievo sub-provinciale per l’erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Ambiti di Raccolta Ottimale (A.R.O.); 

- con Deliberazione della Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n. 2147 è stata approvata la proposta di perimetrazione degli Ambiti di Raccolta Ottimale (A.R.O.) che prevede, tra gli altri, l’A.R.O. n. 6 della Provincia di Lecce, costituito dai Comuni di Alezio, Aradeo, Collepasso, Galatone, Nardò, Neviano, Sannicola, Seclì e Tuglie;

- l’art. 10 comma 2 della Legge della Regione Puglia n. 24 del 20 agosto 2012 e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito L.R. 24/2012) , specifica che le funzioni relative all’erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto sono svolte dagli enti locali rientranti nel perimetro degli ARO, secondo un modello di funzionamento da definire con Deliberazione di Giunta Regionale;

- con Deliberazione della Giunta Regionale del 20/12/2012 n. 2877 è stato definito il modello organizzativo e di funzionamento degli A.R.O., cui la presente convenzione si conforma, disponendo altresì ai rispettivi Comuni di costituirsi entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento;

- con Deliberazione della Giunta Regionale del 13/05/2013 n. 957 è stato nominato il Dott. Giovanni Campobasso, quale Commissario ad Acta per l’ARO 6/LE, per l’esercizio dei poteri sostitutivi in ordine alla costituzione dell’ARO medesimo; 

- il Commissario ad Acta, in conformità alle disposizioni di cui alla DGR 957/2013 ed ai principi di semplificazione amministrativa e di razionalizzazione delle risorse indicati nella Legge Regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii., ha il compito di predisporre, per i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti e servizi annessi, la presente convenzione per la gestione ed erogazione unitaria delle funzioni assegnate in termini di servizi offerti e relativi costi associati senza duplicazione e sovrapposizione di ruoli e responsabilità massimizzando le possibili sinergie in termini di competenze necessarie per la gestione operativa del servizio;

Dispone quanto segue:

Art. 1 (PREMESSA)
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 (OGGETTO)
Con la presente convenzione, allegata al Decreto del Commissario ad Acta dell’ARO 6/LE n. 2 del 18/06/2013, si costituiscono, ai sensi dell’art. 30 TUEL, i Comuni di Alezio, Aradeo, Collepasso, Galatone, Nardò, Neviano, Sannicola, Seclì e Tuglie, rientranti nel bacino A.R.O. 6 della Provincia di Lecce, giusta perimetrazione approvata con delibera della Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n. 2147, per il coordinamento, l’attuazione e la gestione associata dei compiti, delle funzioni amministrative comunali e delle attività connesse ai servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi annessi, come meglio specificati di seguito.

Art. 3 (FINALITÀ)
La presente convenzione costitutiva dell’Associazione tra Enti denominata “A.R.O. n. 6 - Provincia di Lecce”, in attuazione della vigente normativa nazionale e regionale ed in particolare della Legge Regionale n. 24/2012 ha come finalità quella di regolare:
1) la gestione associata dei compiti e delle attività inerenti i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti ed annessi, come meglio specificati di seguito;
2) l’assemblea e l’Uffico Comune dell’ARO costituito fra i singoli Enti aderenti di cui al successivo art. 9 per la realizzazione della gestione associata delle fasi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti e servizi annessi, come meglio specificati di seguito, per il conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, al miglioramento del servizio sul territorio e alla valorizzazione della professionalità del personale coinvolto.
Dalla riorganizzazione gestionale devono derivare economie di scala e migliore utilizzo delle risorse disponibili (efficienza gestionale) oltre che un maggiore potere di mercato verso i fornitori (economicità)

Art. 4 (ASSEMBLEA DELL’A.R.O. n. 6 – Provincia di Lecce)
E’ istituita l’Assemblea dell’Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) n. 6 della Provincia di Lecce con sede presso il Comune capofila.
L’Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni i quali possono delegare a sostituirli un Assessore in carica.

Art. 5 (COMPITI DELL’ASSEMBLEA)
All’Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione, sono demandate le attività di indirizzo, programmazione e controllo della gestione associata delle fasi di spazzamento, raccolta e trasporto e servizi annessi, come meglio di seguito specificati, ed in particolare: 
a) approvazione dei regolamenti che stabiliscono le misure indicate dall’art. 198 comma 2 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle modalità di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., da sottoporre ai Consigli Comunali dei Comuni associati, per la formale approvazione;
b) nelle more della operatività dell’Organo di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale e dell’Autorità regionale di regolamentazione dei servizi pubblici locali di rilevanza econiomica, definisce gli obblighi di servizio pubblico e universale per i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati relativamente all’intero territorio dell’A.R.O., sulla base dello schema di Carta dei servizi adottato in sede di prima attuazione dalla Giunta regionale, ai sensi dell’art. 11 della l.r. 24/2012, da sottoporre ai Consigli Comunali dei Comuni associati per la formale approvazione;
c) adozione proposta di progetto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l’intero territorio dell’A.R.O.; 
d) deliberazione in merito alle modalità di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati mediante approvazione della relazione che rende conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, indicando le compensazioni economiche se previste; 
e) deliberazione in merito alla modalità di gestione degli imballaggi rinvenienti da raccolta differenziata, individuando l’opzione ottimale tra la gestione in libero mercato e la sottoscrizione delle convenzioni con i Consorzi di recupero, anche costituiti ai sensi dell’art. 26 della L. n. 27/2012;
f) approvazione del preventivo e del consuntivo annuale di gestione per il funzionamento dell’Ufficio Comune, secondo quanto previsto al successivo art. 9, ivi incluse le quote di finanziamento a carico degli Enti Locali convenzionati; 
g) approvazione degli atti per il funzionamento dell’Ufficio Comune, con la relativa dotazione di personale, strumenti e risorse in relazione alle esigenze ed alle disponibilità finanziarie; 
h) trasmissione, per l’approvazione ai Consigli Comunali entro il mese di febbraio di ogni anno, di una relazione sullo stato di attuazione del Programma della gestione associata del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati.
i) la valutazione periodica dell’andamento e dei risultati conseguiti dalla gestione associata, sulla base dei dati forniti dal Responsabile del servizio;
j) le attività di programmazione e panificazione strategica delle risorse conferite;
k) individua le unità di personale necessarie per il funzionamento dell’Ufficio Comune e le relative modalità di assegnazione e trasferimento anche ai sensi dell’art. 11 della presente convenzione.

Art. 6 (FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA)
1. La seduta di primo insediamento è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune capofila, nominato con Decreto del Commissario ad Acta dell’ARO 6/LE n. 2 del 18/06/2013. Nella prima seduta, l’Assemblea prende atto delle disposizioni del Decreto citato; l’assetto organizzativo stabilito nel provvedimento ha durata triennale dalla data di pubblicazione del decreto, fatti salvi i casi di seguito disciplinati.
2. In caso di dimissioni o cessazione degli incarichi ricoperti presso i rispettivi Enti comunali, delle cariche individuate al capo sub 3 della parte dispositiva del Decreto n. 2 del 18/06/2013, l’Assemblea provvede alla sostituzione mediante elezione a maggioranza qualificata pari ai 2/3, calcolata per quote (in riferimento al numero di abitanti di ciascun Comune), entro e non oltre 45 giorni dalla data di cessazione dell’incarico. In caso di mancato raggiungimento del quorum su indicato, l’Assemblea procede all’elezione a maggioranza assoluta.
Il Comune del Sindaco eletto Presidente dell’ARO diviene capofila e sede dell’Assemblea di A.R.O.. Fino all’elezione del nuovo Presidente dell’ARO, le funzioni di verbalizzante sono assicurate dal Segretario del Comune con il maggior numero di abitanti o da un suo delegato. 
3. Il Sindaco può delegare alla partecipazione un Assessore. La delega deve essere conferita per iscritto per ogni seduta assembleare; il documento  relativo deve essere conservato presso il Comune capofila insieme ai verbali delle sedute. 
4. L’assemblea è convocata dal Presidente con avviso contenente il giorno, l’ora, il luogo dell’adunanza e l’elenco degli argomenti da trattare e trasmesso dal segretario con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell’assemblea, o almeno due giorni nei casi di urgenza.
5. L’Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta, calcolata per quote, degli Enti aderenti  alla convenzione. In seconda convocazione l’Assemblea si ritiene regolarmente costituita con l’intervento di almeno un terzo, più uno, degli Enti.
6. Il Presidente, inoltre, deve convocare l’assemblea entro venti giorni, quando ne è fatta domanda da almeno un terzo, più uno, dei componenti e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare. 
7. Le deliberazioni sono regolari ed efficaci tenuto conto dell’argomento trattato e degli effetti ricadenti sui singoli Comuni.
8. I provvedimenti che impegnano i bilanci comunali devono preventivamente acquisire le deliberazioni dei singoli Comuni. In caso di inerzia dei singoli Comuni, o viceversa del Presidente, può essere attuata la procedura di attivazione dei poteri sostitutivi ai sensi dell’art. 14 c. 2 della L.R. 24/2012. 
9. Tutte le deliberazioni, ad eccezione di quelle relative alle elezioni delle cariche indicate nel presente articolo, sono assunte con votazione in forma palese, e si intendono assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice, calcolata per quote. 
10. Il Segretario dell’Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta la legittimazione dei presenti.
11. Il Segretario, in seno all’assemblea, svolge funzioni di consulenza giuridico -normativa, oltre che di verbalizzazione dell’attività della seduta. 
12. Le deliberazioni dell’assemblea sono redatte dal Segretario e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario medesimo, il quale ultimo ne cura la trasmissione agli enti convenzionati. 
13. Le deliberazioni adottate dall’assemblea sono pubblicate nell’albo pretorio di tutti gli Enti Locali convenzionati e seguono le norme di pubblicità fissate dal TUEL per le deliberazioni consiliari. 
14. Non è previsto alcun rimborso spese per la partecipazione alle riunioni dell’assemblea da parte dei componenti.

Art. 7 (COMPITI DEL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA)
1. Il Presidente regola lo svolgimento dell’Assemblea ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
2. Nel caso di impedimento temporaneo o assenza, le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice Presidente.
3. Spetta al Presidente:

  • rappresentare l’assemblea;
  • convocare e presiedere l’assemblea;
  • nominare il Responsabile dell’Ufficio Comune di A.R.O;

Art. 8 (COMPITI DEL COMUNE CAPOFILA)
1. Il Comune capofila si fa promotore e coordinatore della convenzione e si impegna a svolgere il ruolo di capofila con la massima diligenza, atta sia a raggiungere gli scopi dell’aggregazione sia a garantire il mantenimento dell’armonia di rapporto tra gli enti.
2. Il Sindaco del Comune capofila assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi e in giudizio.
3. Il Comune capofila istituisce nel proprio bilancio un centro di costo distinto denominato “A.R.O. 6/LE” su cui saranno contabilizzate le relative poste in entrata ed in uscita. All’uopo i Comuni associati dovranno versare, entro il 31 gennaio di ciascun anno e in forma anticipata, le quote di propria competenza relative al costo per il funzionamento dell’Ufficio comune di ARO.
4. Il Comune capofila provvede alla stipula del contratto principale con il gestore del nuovo servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani che, pur se sottoscritto da tutti i responsabili di servizio dei Comuni costituenti l’ARO, riguarderà inizialmente solo i Comuni con il servizio in proroga. Resta di esclusiva pertinenza, per i Comuni che hanno già in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e che avvieranno la procedura di cui al successivo art. 11 c. 2 lett. c), la rogazione dei contratti aggiuntivi con il nuovo gestore.
Restano, altresì, di esclusiva pertinenza dei singoli comuni associati le competenze relative al controllo ed all’attestazione della regolare esecuzione del contratto di servizio, una volta ultimata la procedura di affidamento, ivi inclusi gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento) nei territori di rispettiva competenza
5. Il Comune capofila esegue, attraverso l’Ufficio Comune di ARO, ogni altro adempimento amministrativo con soggetti pubblici o privati. Trasmette, altresì, annualmente agli Enti associati, alla Regione, all’ATO, e all’Osservatorio Regionale sui rifiuti, una relazione sullo stato di attuazione del servizio associato, con particolare riferimento all’utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e al grado di raggiungimento degli obiettivi di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani in riferimento alla normativa vigente e come disciplinati dal contratto di servizio.

Art. 9 (UFFICIO COMUNE DI A.R.O.)
1. L’Ufficio Comune di A.R.O. (da qui in poi “Ufficio”), localizzato presso il Comune sede dell’Assemblea, è la struttura preposta alla gestione delle procedure tecnico – amministrative finalizzate all’organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati, in attuazione della presente convenzione, in coerenza con la normativa comunitaria, la legislazione statale e regionale, anche sulla base dell’azione di indirizzo esercitata dall’Amministrazione Regionale.
2. L’Ufficio è unico centro di spesa ed opera come unica stazione appaltante per gli interventi previsti dal all’interno del bacino A.R.O. 6/LE relativamente
all’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi annessi.
3. I costi del funzionamento dell’Ufficio comune di ARO, comprese le spese per l’attività di assistenza tecnica e legale, sono a carico degli enti sottoscrittori con le modalità specificate dal successivo comma 5 del presente articolo. Sono esclusi dai costi di funzionamento eventuali incentivi
al personale dipendente di ciascun ente associato, coinvolto nelle attivitàdell’Ufficio Comune di ARO.
4. A copertura dei costi complessivi di funzionamento dell’Ufficio Comune di ARO citato si provvede:
a) con gli eventuali trasferimenti disposti a favore dell’ente capofila e derivanti dalla riduzione dei trasferimenti a favore dei comuni per lo svolgimento dei medesimi compiti e attività;
b) con i trasferimenti dei comuni a favore dell’ente capofila nel rispetto dei criteri di riparto di cui al comma successivo.
5. La copertura degli eventuali costi di cui alla lett. b) del comma precedente del presente articolo sono sostenuti dagli enti associati per il primo anno nella misura di € 0,50 per ogni abitante, con riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre dell’anno precedente. Per gli anni successivi, la contribuzione sarà determinata annualmente dall’Assemblea in misura non superiore a quella di cui al precedente periodo, sulla base dei costi sostenuti nell’anno precedente. Eventuali costi straordinari dovuti a sentenze di condanna in relazione all’aggiudicazione del servizio, saranno ripartiti tra gli enti in misura proporzionale al valore del lotto aggiudicato relativo a ciascun comune associato. 
6. La custodia e la gestione dei beni mobili, anche di nuova acquisizione, a disposizione dell’Ufficio comune di ARO è affidata al Comune capofila che provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria. 
7. Il preventivo di gestione per il funzionamento dell’Ufficio, da inserire nel bilancio preventivo del Comune capofila, è approvato dall’Assemblea su proposta dell’Ufficio stesso entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello cui si riferisce.
8. Il conto consuntivo della gestione del funzionamento dell’Ufficio, da inserire nel consuntivo del Comune capofila, è approvato annualmente dall’Assemblea, entro il secondo mese successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario.
9. Eventuali incentivi ottenuti dalla gestione associata a qualunque titolo devono essere portati in detrazione dei costi del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani relativo al territorio che ha prodotto l’incentivo per l’efficacia del servizio di raccolta. 
10. L’Ufficio si avvale della struttura organizzativa del Comune Capofila e/o degli uffici degli Enti Locali convenzionati per tutta l’attività amministrativa, tecnica e contabile. In particolare, l’Ufficio opera con personale del Comune capofila e, eventualmente con personale impegnato volta per volta per il conseguimento degli obiettivi stabiliti. Il personale conserva il rapporto giuridico, economico e di servizio con l’ente di appartenenza ed instaura il rapporto funzionale nell’Ufficio Comune.
11. L’Ufficio può avvalersi, per lo svolgimento delle attività di competenza propria o delegata, di professionisti esperti e/o di strutture esterne di assistenza tecnica, applicando procedure ad evidenza pubblica e/o procedure ispirate ai proncipi di economicità, trasparenza e rotazione.

Art. 10 (COMPITI DELL’UFFICIO COMUNE DI A.R.O.)
1. In riferimento al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani l’Ufficio Comune di A.R.O. espleta i seguenti adempimenti:
a) elabora e sottopone all’approvazione dell’Assemblea di A.R.O. i regolamenti che stabiliscono le misure indicate dall’art. 198 comma 2 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle modalità di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
b) redige e sottopone all’approvazione dell’Assemblea di A.R.O. la relazione che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, sulla base dello schema di carata dei servizi, adottato in sede di prima attuazione dalla Giunta regionale, ai sensi dell’art. 11 della l.r. 24/2012; 
c) coordina l’attività di progettazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati per l’intero territorio dell’A.R.O., ricorrendo eventualmente ad affidamento del relativo incarico tramite procedura ad evidenza pubblica, tenuto conto dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, definiti dall’Assemblea di cui all’art. 5 lett. b) della presente convenzione; 
d) sottopone all’approvazione dell’Assemblea il progetto di A.R.O. di cui al precedente punto c); 
e) redige e sottopone all’approvazione dell’Assemblea di A.R.O. la relazione che rende conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, indicando le compensazioni economiche se previste; 
f) attiva ed espleta, secondo le forme deliberate dall’assemblea, le procedure di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l’intero territorio dei Comuni costituenti l’A.R.O. sulla base degli obblighi di servizio pubblico e nel rispetto degli standard tecnici di cui all’art. 11 della Legge Regionale 20/08/2012, n.24; 
g) gestisce la finalizzazione dell’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani di cui al punto f) coordinando la stipula del contratto principale con il gestore del nuovo servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani che, pur se sottoscritto da tutti i responsabili di servizio dei Comuni costiutenti l’ARO, riguarderà inizialmente solo i Comuni con il servizio in proroga; 
h) attiva ed espleta le procedure finalizzate alla gestione degli imballaggi rinvenienti da raccolta differenziata, in conformità alle modalità approvate in Assemblea, ivi incluso il coordinamento della fase di stipula dei relativi contratti rogati da ciascun Comune; 
i) gestisce la fase di transizione al gestore unico, nel caso ricorrano le condizioni e secondo le modalità previste dall’art. 14, comma 4, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24; 
j) effettua il monitoraggio dei livelli del servizio sulla base dei dati forniti dai Comuni dell’A.R.O. 6/LE; 
k) dispone la nomina del Direttore dell’esecuzione ai sensi dell’artt. 300 e segg. del DPR n. 207/2010; 
l) provvede a tutte le altre attività di gestione necessarie per l’attuazione del servizio associato di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l’intero territorio dell’A.R.O. 
2. Sulla base delle indicazioni dell’Assemblea, inoltre, l’Ufficio può coordinare attività di informazione, animazione e sensibilizzazione sul territorio per l’attuazione e la gestione associata del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati.

Art. 11 (OBBLIGHI DEGLI ENTI LOCALI CONVENZIONATI) 
1. I Comuni appartenenti all’ARO assicurano la partecipazione di un proprio rappresentante, di norma il Sindaco ovvero il componente della Giunta Comunale, se delegato. 
2. Gli enti locali convenzionati espletano singolarmente i seguenti adempimenti:
a) definiscono i regolamenti di cui ai commi 15 e 22 dell’art. 14 della L. 214/2011;
b) approvano con determinazione lo schema del contratto principale rogato dal Comune capofila con il gestore del nuovo servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, come disciplinato al precedente art. 8 c. 4. I Comuni che hanno già in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani e che avvieranno la procedura di cui al successivo art. 11 c. 2 lett. c), curano il rogito dei contratti aggiuntivi con il nuovo gestore. 
I Comuni convenzionati curano, altresì, gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento) inerenti il servizio di spazzamento, raccolte e trasporto dei rifiuti solidi urbani per quanto attiene il territorio di rispettiva competenza, nonché i versamenti all’Ente capofila come indicato al precedente art. 8.
c) i Comuni che hanno in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani che prevedono una clausola di scadenza o di risoluzione delle gestioni in essere in caso di avvio della gestione da parte dell’ente sovraordinato, avvieranno le procedure di risoluzione dei contratti, dopo la stipula del contratto con il gestore del nuovo servizio nel rispetto delle disposizioni previste dal contratto oggetto della procedura di risoluzione anticipata sempreché detta risoluzione anticipata sia valutata, in piena autonomia, vantaggiosa per l’Ente sotto il profilo della rispondenza agli obiettivi di qualità, nonché con riferimento ai costi dei servizi, così come previsto dall’art. 14, comma 4, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24; 
d) i Comuni che hanno in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani che non prevedano una clausola esplicita di risoluzione anticipata del contratto o comunque in essere per mancata risoluzione per insussistenza di vantaggiosità, ai sensi dell’art. 14, comma 4, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24 aggiornano il capitolato speciale d’appalto delle gestioni e stipulano un contratto aggiuntivo con il gestore esistente, laddove necessario per raggiungere il rapido allineamento agli standard di gestione dell’ARO;
e) introitano i corrispettivi provenienti dalla commercializzazione di rifiuti da imballaggio, ripartiti dall’Ufficio Comune di ARO in base alla raccolta differenziata di ciascun Ente, stante l’espresso divieto di delegare tale funzione al gestore del servizio di raccolta e trasporto, ai sensi dell’art. 8, comma 5, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24;
f) nominano, ai sensi e per l’effetto di cui all’art. 300 c. 3 del D.P.R. 207/2010, per i servizi espletati nel territorio di rispettiva competenza, gli assistenti del Direttore dell’Esecuzione, cui affidano per iscritto, una o più delle attività di competenza del Direttore dell’esecuzione. 
3. Ciascun Comune è unico responsabile della documentazione comprovante la coerenza e la legittimità degli importi di spesa impegnati e liquidati, sulla base del contratto princiapale e dei contratti aggiuntivi, al gestore del servizio di spazzamento, raccolte e trasporto dei rifiuti solidi urbani nei territori di rispettiva competenza. 
4. Gli enti locali convenzionati esercitano inoltre ogni utile attività collaborativa per consentire l’attuazione delle finalità della presente convenzione. Gli Enti locali informano in tempo reale l’Ufficio Comune di tutti gli adempimenti contestualmente alla loro assunzione affinché si possa provvedere in merito alle attività di competenza. 
5. Gli enti locali si impegnano reciprocamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a individuare il personale necessario avvalendosi delle professionalità interne già presenti negli enti dei comuni convenzionati. 
6. I comuni mettono a disposizione della gestione associata il personale necessario. Eventuali successive assunzioni potranno essere poste in essere, previo atto di indirizzo dell’Assemblea e di verifica della sostenibilità della spesa da parte degli enti associati, nei limiti di quanto stabilito dalle disposizioni statali e regionali in materia. 
7. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti che dovranno essere assunti nei confronti del personale coinvolto nell’Ufficio Comune di ARO, si conviene sull'opportunità di disciplinare in modo distinto il rapporto organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) dei dipendenti con gli enti associati.
8. Il personale di cui al precedente comma mette in atto ogni forma di collaborazione che renda, nel rispetto delle rispettive professionalità, l’azione più efficace, efficiente ed economica. Lo stesso conserva il rapporto giuridico, economico e di servizio con l’ente di appartenenza ed instaura il rapporto funzionale nell’Ufficio Comune, così come evidenziato dal precedente art. 9 c. 10, e svolge la propria attività secondo le direttive del Dirigente dell’Ufficio Comune nel rispetto degli obiettivi assegnati dall’Assemblea. 
9. I congedi ordinari e le assenze straordinarie (quali ad esempio le aspettative) sono concesse, nel rispetto del contratto collettivo dal Dirigente del Comune di appartenenza, previo nulla-osta del Dirigente dell’Ufficio Comune. 
10. L’aggiornamento e la formazione del personale viene programmata, organizzata e condotta sulla base delle esigenze formative derivanti dal programma delle attività associate.

Art. 12 (RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI )
1. Gli Enti locali convenzionati si impegnano a corrispondere la quota propria competenza relativa al costo per il funzionamento dell’Ufficio Comune di ARO secondo le modalità di cui agli artt. 8 e 9. 2. Non sono considerate spese di funzionamento, pertanto non obbligano i Comuni associati, quelle derivanti da responsabilità attribuibili ad uno e/o più Comuni dell’ARO per attività gestionali e di controllo di loro esclusiva competenza, ovvero contrari a leggi nazionali e regionali, nonché quelle per eventuali contenziosi in materia di revisioni prezzi. In tal caso le spese discendenti di cui innanzi, sono ad esclusivo carico del Comune inadempiente o non virtuoso nella partecipazione alla gestione associata. A garanzia dell’adempimento di tali obblighi ai sensi dell’art. 30 del TUEL, nonché per l’attivazione dell’Ufficio Comune, i Comuni si impegnano entro il termine di 90 giorni dalla trasmissione del presente atto, ad effettuare il versamento di cui al precedente art. 9 c. 5 al Comune capofila.

Art. 13 (DURATA)
1. La presente Convenzione ha durata di 15 (quindici) anni decorrenti dalla data di pubblicazione del Decreto del Commissario ad Acta dell’ARO 6/LE n. 2.
2. L’eventuale rinnovo, per ulteriore periodo quinquennale, potrà avvenire soltanto in forma espressa e deve essere preceduta da apposite deliberazioni consiliari di rinnovo adottate dai Comuni partecipanti.
3. Ciascun Comune potrà recedere dalla presente convenzione nei termini e modi consentiti dalla vigente normativa.

Art. 14 (RINVIO)
Per quanto non previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione, se ed
in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti o di eventuali integrazioni alla presente convenzione.

Art. 15 (REGISTRAZIONE)
Su richiesta delle parti, la presente convenzione è sottoposta a registrazione a tassa fissa presso l’Agenzia delle Entrate con spese a carico dei Comuni
rientranti nell’ARO 6/LE.

IL COMMISSARIO AD ACTA DELL’ARO 6/LE
(Dott. Giovanni Campobasso)

L'ARO 6 di Lecce vede Nardò quale comune capofila e comprende anche Alezio, Aradeo, Collepasso, Galatone, Neviano, Sannicola, Seclì e Tuglie

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     Nardò           Alezio           Aradeo        Collepasso     Galatone       Neviano       Sannicola          Seclì            Tuglie